Sez. 1 - , Sentenza n. 37985 del 08/06/2021 Ud. (dep. 22/10/2021) Rv. 282145 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale concorrenti - Aumento della pena base per l'aggravante residua in misura superiore a quella applicata dal giudice di primo grado - Pena finale complessivamente inferiore - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applichi per la residua un aumento sulla pena base in misura legale ma superiore a quello ritenuto dal primo giudice, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore. (Nella specie la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che sulla pena base del reato di tentato omicidio, rideterminata per effetto della esclusione della aggravante della premeditazione, aveva applicato un aumento per la recidiva qualificata superiore a quello del giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)