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Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 13/01/2026 Ud. (dep. 16/03/2026) Rv. 289620-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Giudizio di rinvio - Trattamento sanzionatorio - Concorso di aggravanti a effetto speciale - Esclusione della più grave - Aumento per l’aggravante residua superiore a quello precedentemente applicato - Possibilità - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289620-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice del rinvio che, a seguito di annullamento per la rideterminazione della pena conseguita all'esclusione di quella sanzionata più gravemente tra due aggravanti ad effetto speciale concorrenti, stabilisca, per la residua, un aumento superiore a quello applicato nelle precedenti fasi di merito, sempre che la pena non sia, nel complesso, più elevata, posto che il venir meno della pluralità di aggravanti ad effetto speciale rende inoperante il criterio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. ed esclude il giudicato sulla misura dell'aumento.

Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 2 lett. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)