Sez. 2, Sentenza n. 11926 del 12/03/2009 Cc. (dep. 18/03/2009) Rv. 244051 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Astratta applicabilità - Revoca della misura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Nel giudizio prognostico, funzionale all'applicazione ed al mantenimento di una misura cautelare personale, la concedibilità dell'indulto per i reati per i quali si procede diviene elemento ostativo a condizione che detta causa estintiva della pena risulti oggettivamente applicabile in base ad elementi certi, che ne rendano probabile la futura concessione. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto la plausibilità della motivazione con cui il giudice del merito aveva sostenuto che i fatti addebitati al ricorrente erano di tale gravità da non lasciar ritenere certa l'applicabilità del condono in misura tale da coprire per intero la pena astrattamente irrogabile).
Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)