Sez. 6, Sentenza n. 37087 del 24/05/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237187 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Vincolo per il giudice - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di indulto.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In tema di misure cautelari personali, la norma dell'art. 273 comma secondo cod.proc.pen., nella parte in cui dispone che nessuna misura cautelare può essere applicata se sussiste una causa di estinzione della pena, ha efficacia vincolante e preclusiva per il giudice nel caso in cui la causa estintiva copra per intero la pena astrattamente irrogabile; quando, invece, l'estinzione riguardi soltanto una parte di tale pena è compito del giudice cautelare determinare in via prognostica l'entità della pena presumibilmente irrogabile e stabilire di conseguenza se vi sia un margine residuo per l'applicabilità della misura coercitiva. (Fattispecie in tema di indulto di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)