Sez. L, Ordinanza n. 21204 del 30/07/2024 (Rv. 672097-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Rapporto contributivo - Appalto illecito di manodopera - Instaurazione del rapporto contributivo fra ente previdenziale e utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa - Sussistenza - Anche ai fini dell'efficacia di polizza assicurativa privata contro gli infortuni dei dipendenti stipulata dall'utilizzatore - Sussistenza - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa, anche ai fini dell'efficacia di una polizza assicurativa privata da questi stipulata contro gli infortuni dei propri dipendenti che richieda, per la sua copertura, che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale e il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali, trovando applicazione anche per tale ipotesi gli artt. 29 e 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 e, attualmente, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015.
Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)