Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013 (Rv. 626876 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) | Obblighi gravanti sul creditore - Prestazione del consenso alla cancellazione dell'iscrizione e trasmissione del consenso al debitore - Sussistenza - Condizioni - Obbligo di richiedere la cancellazione - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE)
In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 cod. civ.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge soltanto a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, che non ha "in parte qua" natura di norma imperativa. Ed infatti il creditore non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, mentre per converso grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiederla e, pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile soggetto al vincolo reale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1200, Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2835, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)