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Sez. 1, Sentenza n. 15710 del 13/12/2000 (Rv. 542615 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento ex art. 13 legge n. 117 del 1988 - Decreto di inammissibilità della domanda - Ricorso per cassazione - Rito camerale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542615-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati e con particolare riguardo al procedimento sull'ammissibilità dell'azione civile di risarcimento del danno per fatti costituenti reato, in mancanza di costituzione di parte civile o di giudicato penale, deve escludersi l'adozione del rito camerale per la trattazione e deliberazione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo con cui la predetta domanda risarcitoria sia stata dichiarata inammissibile per non essere stata preceduta da giudicato penale di condanna.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)