Sez. 1, Sentenza n. 13919 del 13/12/1999 (Rv. 532067 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento "ex lege" n. 117 del 1988 - Fase relativa alla ammissibilità della domanda risarcitoria - Deliberazione in camera di consiglio sia in primo grado che in sede di reclamo - Necessità - Rito camerale anche per la deliberazione in ordine al ricorso per la cassazione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo - Necessità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati e con particolare riguardo alla fase di ammissibilità della domanda risarcitoria (che, ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988, è deliberata in camera di consiglio sia in primo grado che in sede di reclamo), non si rinvengono, né nel citato art. 5, né nell'art. 375 primo comma cod. proc. civ., argomenti testuali dai quali desumere che il rito camerale debba essere adottato anche per la trattazione e deliberazione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo relativo alla ammissibilità della predetta domanda risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)