Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 03/05/2002 (Rv. 554088 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Disciplina ex art. 8, primo comma, d.P.R. 633/1972 - Prova dell'avvenuta consegna delle merci all'ufficio di destinazione - Spettanza al soggetto effettuante l'operazione - Idoneità di documentazione privata - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
L'esenzione dall'I.V.A. per le cessioni di beni destinati all'esportazione, prevista dall'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, postula l'effettivo perfezionamento di tutte le operazioni di esportazione, delle quali assume per intero la responsabilità il cedente, a carico del quale incombe, nella ipotesi di mancato perfezionamento della esportazione stessa (nella specie, per mancato apprestamento del prescritto mod. T2 da parte della dogana di destinazione), alla stregua della disciplina del diritto interno come del diritto doganale comunitario, l'onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione. Tale prova, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, purché essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta detta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento, non possono costituisce prova idonea allo scopo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1990 num. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)