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Sez. 2, Ordinanza n. 899 del 02/04/1976 Cc. (dep. 22/05/1976) Rv. 133641 - 01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA-SOSPENSIONE CONDIZIONALE- ANTERIORITA DEL DELITTO SUCCESSIVAMENTE GIUDICATO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CONTENENTE IL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1976-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133641-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA-SOSPENSIONE CONDIZIONALE- ANTERIORITA DEL DELITTO SUCCESSIVAMENTE GIUDICATO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CONTENENTE IL BENEFICIO.*

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, la anteriorita del delitto successivamente giudicato si deve intendere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato (contenente il beneficio) e non gia alla data di consumazione dello stesso primo reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)