Sez. 5, Sentenza n. 699 del 09/10/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151761 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DISPONIBILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - RINUNZIA - INAMMISSIBILITÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DISPONIBILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - RINUNZIA - INAMMISSIBILITÀ.*
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale può accordarlo anche senza la richiesta dell'interessato; una volta concesso, non è rinunziabile e la sua concessione non può formare oggetto di impugnazione da parte del condannato, neppure quando esso contrasti con i suoi interessi. (Conf mass n 144403; (Conf mass n 144402; (Conf mass n 137534; (Conf mass n 133641; (Conf mass n 132009; (Conf mass n 130052).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)