Sez. 1, Sentenza n. 17255 del 12/07/2013 (Rv. 627378 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO | Consenso dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale - Effetti - Fallimento del socio uscente - Successiva prestazione del consenso degli altri soci - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO
Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 cod. civ. per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una "condicio iuris" per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società e potendo esso intervenire, con effetti retroattiv, i anche dopo il fallimento del socio uscente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2322 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)