Sez. 5 - , Sentenza n. 22939 del 26/09/2018 (Rv. 650791 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | IRES - Enti non commerciali - Qualificazione - Elementi rilevanti - Conseguenze - Indici di assenza della "decommercializzazione" - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di IRES, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Fattispecie relativa ad associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 143, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)