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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29401 del 13/11/2019 (Rv. 655740 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | Associazioni dilettantistiche - Regime fiscale agevolato ex l. n. 398 del 1991 - Associazione sportiva non lucrativa non affiliata a federazione o ad un ente nazionale di promozione sportiva - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991 - Rapporto di specialità.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655740-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

In tema di IRES, IRAP ed IVA, l'agevolazione prevista dalla l. n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche va esclusa qualora esse non siano affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, non trovando applicazione l'art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991 (conv., con modif., in l. n. 66 del 1992) che estende detto regime fiscale a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Sussiste, infatti, tra le predette norme un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile "ratione temporis", ove il fine sportivo dell'associazione sia previsto statutariamente, ancorché l'associazione rientri nella categoria generale di quelle non lucrative, resta applicabile la norma speciale preesistente di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, che richiede il suddetto requisito formale dell'affiliazione.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1, Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 9 bis, Legge 06/02/1992 num. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)