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Sez. 2, Sentenza n. 6064 del 12/01/2001 Ud. (dep. 13/02/2001) Rv. 219092 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio di motivazione - Deducibilità in presenza di declaratoria di estinzione del reato - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219092-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Il principio per cui in presenza di una causa estintiva del reato non è consentito al giudice di legittimità disporre l'annullamento con rinvio, ostandovi l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., non è applicabile allorché detta declaratoria, conseguente al riconoscimento di attenuanti, sia stata pronunciata dal giudice di merito, la cui decisione sia stata quindi oggetto di ricorso. In tale ipotesi, infatti, ove si precludesse la possibilità dell'annullamento con rinvio per riscontrati vizi di legittimità, resterebbero immuni da censura i provvedimenti nei quali si affermi sostanzialmente la responsabilità dell'imputato con una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell'arbitrio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)