Sez. 5, Sentenza n. 2043 del 23/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 208673 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Cassazione - Ricorso per vizi di motivazione - Non rilevabilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la causa di estinzione del reato e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)