Sez. 2, Sentenza n. 26131 del 30/12/2015 (Rv. 637975 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Intermediazione finanziaria - Modifiche alla parte V del TUF apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 - Ambito di applicazione - Violazioni anteriori ai regolamenti Consob e Banca d'Italia - Esclusione - Retroattività della "lex mitior" - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del TUF apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Consob e della Banca d'Italia, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 72, e ciò a prescindere dalla questione della retroattività "in mitius". (Principio affermato in fattispecie relativa alle condizioni di responsabilità dell'esponente aziendale per le violazioni di cui all'art. 190 del TUF).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 196 bis, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)