Sez. L, Sentenza n. 1105 del 26/01/2012 (Rv. 620802 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Illeciti amministrativi - Legge del tempo della condotta - Applicabilità - Disciplina più favorevole, posteriore al fatto, ma anteriore all'ordinanza ingiunzione - Inapplicabilità - Fattispecie inerente l'abolizione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme sul collocamento al lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni; pertanto, la disposizione dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, che ha abolito le sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme di carattere formale sul collocamento al lavoro, è applicabile soltanto agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2001.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)