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Sez. 6, Ordinanza n. 18216 del 10/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225258 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario previsto dall'art. 615-bis cod. proc. pen. - Errore di fatto - Nozione - Deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225258-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Con il ricorso previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non possono essere dedotti i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che dà luogo alla affermazione dell'esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell'inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato(la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui erano state prospettate erronee valutazioni sulla attendibilità di un collaborante e delle sue dichiarazioni nonché l'omesso esame di dichiarazioni rese da altri soggetti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)