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Sez. 6, Sentenza n. 12124 del 30/01/2004 Cc. (dep. 12/03/2004) Rv. 228336 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore di fatto - Nozione di errore di fatto - Deduzione dell'erronea valutazione di un fatto rettamente percepito - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228336-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

L'errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. consiste in una svista che implica il travisamento di una determinata circostanza, e non ricorre quando la Corte Suprema abbia invece adottato una interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati. (Fattispecie nella quale, avendo un difensore chiesto ed ottenuto nel processo di merito uno slittamento orario dell'udienza per un concomitante impegno professionale, poi risultando assente nel momento in cui il giudizio aveva dovuto essere celebrato, la Corte aveva stabilito che, in base a dette circostanze, non potesse considerarsi proposta una richiesta di rinvio per legittimo impedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)