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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021 (Rv. 662259 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Luci e vedute - Distinzione - Accertamento - Compito del giudice di merito - Criteri - Apertura dotata di inferriata tale da impedire la "prospectio" o da consentirla in maniera poco agevole - Natura - Luce - Conseguenze - Diritto di chiusura - Esclusione - Regolarizzazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662259-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)