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Sez. 6, Sentenza n. 1 del 02/12/2014 Cc. (dep. 02/01/2015) Rv. 262917 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Natura - Reato di pericolo - Condotta - Attività finalizzata a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando o di atto equipollente - Sufficienza - Condizionamento della gara o del bando - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262917-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., è reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara o di atto equipollente, ma non anche che il contenuto del provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. (Fattispecie in cui la Corte, pur ritenendo qualificabile come "atto equipollente" una delibera di proroga di contratto di appalto di servizi già in corso, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, per non avere la stessa accertato se il provvedimento amministrativo fosse stato arbitrariamente disposto in violazione delle regole inerenti all'uso del potere discrezionale o se, invece, costituisse il frutto di una decisione obbligata ed assistita dal fine pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)