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Sez. 3, Sentenza n. 3419 del 20/02/2004 (Rv. 570360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine proprio del ricorso incidentale ex art. 370 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

L'inammissibilità del ricorso principale per cassazione determina, ai sensi dell'art.334 secondo comma cod. proc. civ., l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve o lungo per impugnare; né in senso preclusivo dell'anzidetta inefficacia rileva la circostanza che il ricorso incidentale sia stato proposto nel termine di cui al primo comma dell'art.370 cod. proc. civ, costituendo anzi tale tempestività" interna" il presupposto stesso dell'operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)