Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 27/06/1969 (Rv. 341742 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - IN GENERE - FALSITA, NULLITA O ANNULLABILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI LEGITTIMI - PETIZIONE DI EREDITA - SUSSISTENZA - TESTAMENTO CONTENENTE SOLO UN LEGATO DI COSA DETERMINATA - ESCLUSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - IN GENERE - FALSITA, NULLITA O ANNULLABILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI LEGITTIMI - PETIZIONE DI EREDITA - SUSSISTENZA - TESTAMENTO CONTENENTE SOLO UN LEGATO DI COSA DETERMINATA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di una petitio hereditatis proposta sul presupposto della falsita, nullita o annullabilita del testamento ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi, essendo una simile Azione diretta, attraverso l'eliminazione del testamento, ad ottenere una pronuncia su un rapporto sostanziale unitario, qual'e quello relativo alla status di erede legittimo. Non sussiste, invece, l'esigenza del litisconsorzio necessario degli stessi eredi nel caso in cui l'Azione proposta da uno o piu eredi legittimi sia diretta a far dichiarare la falsita o la nullita o a far pronunciare l'annullamento di un testamento contenente null'altro che una disposizione a titolo particolare, avente per oggetto il legato della proprieta di una cosa determinata, giacche, in tal caso, non si ha una petizione di eredita, ma, attraverso l'eliminazione del testamento si mira soltanto a recuperare alla massa ereditaria il bene legato, senza alcuna pronuncia circa lo status degli eredi legittimi, che si presuppone incontroverso, e nemmeno circa l'attribuzione del bene stesso all'uno piuttosto che all'altro dei coeredi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)