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Sez. 2, Sentenza n. 1482 del 18/05/1971 (Rv. 351800 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PETIZIONE DI EREDITA ESERCITATA DAL COEREDE PER IL RECUPERO DI DETERMINATI BENI NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DALLO UNICO EREDE APPARENTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351800-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PETIZIONE DI EREDITA ESERCITATA DAL COEREDE PER IL RECUPERO DI DETERMINATI BENI NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DALLO UNICO EREDE APPARENTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Fuori dei casi previsti espressamente dalla legge, si ha litisconsorzio necessario ogniqualvolta la sentenza emessa in assenza di una determinata persona risulterebbe inutiliter data. Cio non si verifica se, ai fini della decisione della causa, il giudice deve accertare in via meramente incidentale una situazione giuridica che ne costituisce la semplice premessa e che riguarda anche un assente, in quanto, mentre un siffatto accertamento ben puo compiersi senza costui, e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo, egli non subira alcun pregiudizio da un accertamento inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. In conseguenza, quando l'Azione di petizione ereditaria non mira in via principale all'accertamento della qualita di erede, ma viene esercitata da chi assume di essere coerede, esclusivamente per il recupero di determinati beni ereditari e nei confronti di chi li ha acquistati dall'unico erede apparente (sia per atto volontario di questo, che a seguito di esecuzione forzata), la presenza di tale erede nel processo non e necessaria, bastando, ai fini dell'instaurato giudizio, l'accertamento in via incidentale dell'effettiva qualita di coerede dell'attore. (V 2328'69, mass n 341742).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 533

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)