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Sez. L, Sentenza n. 13543 del 16/09/2002 (Rv. 557431 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento inefficace perché intimato oralmente - Diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla riammissione al lavoro - Esclusione - Fondamento - Natura corrispettiva delle obbligazioni delle parti - Mancata prestazione lavorativa - Diritto al risarcimento del danno in misura presumibilmente corrispondente alle retribuzioni - Configurabilità - Deduzione dell' "aliud perceptum" - Onere probatorio - Tempestiva allegazione dei fatti dimostrativi - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557431-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il licenziamento inefficace per vizi di forma (nella specie, perché intimato oralmente) rende improduttivo di effetti il recesso del datore di lavoro; tuttavia, tenuto conto della natura corrispettiva delle obbligazioni a carico delle parti, in mancanza delle prestazioni lavorative il lavoratore non può aver diritto alla retribuzione ma al risarcimento del danno, presumibilmente commisurato alle mancate retribuzioni, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'"aliud perceptum" che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lavorativa. A tale proposito, il datore di lavoro per essere ammesso a dedurre e a provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l'"aliud perceptum" da parte del lavoratore, deve altresì provare di non avere avuto conoscenza delle stesse e di avere, una volta acquisita tale conoscenza, formulato le relative deduzioni nell'osservanza del principio, desumibile dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., di tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, all'uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)