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Sez. L, Sentenza n. 6879 del 19/05/2001 (Rv. 546818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rapporti sottratti al regime della tutela reale - Licenziamento affetto da vizio formale ex art. 2 legge n. 604 del 1966 - Incidenza sulla continuità giuridica del rapporto - Esclusione - Diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace - Esclusione - Diritto dello stesso al risarcimento del danno - Sussistenza - Commisurazione di tale risarcimento alle mancate retribuzioni - Ammissibilità - Criteri - Applicazione delle regole in materia di inadempimento delle obbligazioni di un contratto a prestazioni corrispettive - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n.108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto; ciò, tuttavia, non comporta - vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive - il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno che può essere determinato anche facendo eventualmente riferimento alle mancate retribuzioni, ma comunque secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni e, quindi, considerando che dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva che l'adempimento dell'obbligazione retributiva di regola presuppone la messa a disposizione delle "operae" e, cioè, l'offerta della prestazione lavorativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva quantificato il risarcimento del danno spettante per un licenziamento inefficace relativo ad un rapporto sottratto al regime della tutela reale in misura pari alle retribuzioni che sarebbero spettate non dalla cessazione del rapporto ma dal momento dell'impugnativa del licenziamento - da considerare come momento dell'offerta implicita della prestazione lavorativa - alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento e non fino alla riassunzione, ritenendo di non poter dare per scontata la sinallagmaticità anche per il periodo successivo all'emissione della suddetta sentenza).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)