Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 10/11/1970 (Rv. 348508 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECRETO LEGGE N 1150 DEL 1967 - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI ULTIMARE LA COSTRUZIONE NEL BIENNIO - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECRETO LEGGE N 1150 DEL 1967 - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI ULTIMARE LA COSTRUZIONE NEL BIENNIO - DECORRENZA.*
L'art 5 del DL 11 dicembre 1967, n 1150 (convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n 26), che dispone l'abolizione, anche ai fini dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, a datare dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n 35, dell'Obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione, di cui agli artt 13 e segg della legge 2 luglio 1949, n 408, non trova applicazione rispetto alle ipotesi in cui la decadenza dai benefici fiscali si e verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n 35.*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 5 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)