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Sez. 1, Sentenza n. 1356 del 05/05/1972 (Rv. 357918 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ONERE DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ENTRO IL BIENNIO DALL'INIZIO DELLA COSTRUZIONE - ABOLIZIONE DISPOSTA DALL'ART 5 DEL DL N 1150 DEL 1967 - ENTRATA IN VIGORE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357918-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ONERE DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ENTRO IL BIENNIO DALL'INIZIO DELLA COSTRUZIONE - ABOLIZIONE DISPOSTA DALL'ART 5 DEL DL N 1150 DEL 1967 - ENTRATA IN VIGORE - DECORRENZA.*

L'art 5 del d l 11 dicembre 1967, n 1150 (convertito nella legge 7 febbraio 1968, n 26), nell'abolire l'Onere della ultimazione della costruzione entro due anni dall'inizio dei lavori, ai fini dei benefici fiscali di cui agli artt 13 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n 408, ha fissato la data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n 35 come quella di applicazione della nuova disciplina a quanti, in quella data, non avevano ancora perduto il diritto all'agevolazione tributaria per aver lasciato trascorrere inutilmente il biennio. La nuova disciplina, pertanto, non si applica a coloro che, prima di quella data, avevano gia fatto decorrere i due anni senza ultimare la costruzione. (Conf 2316'60, mass n 348508; V Corte costituzionale 132'71).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 5 CORTE COST., Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)