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Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 09/06/1971 (Rv. 352182 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352182-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*

Nel caso di scontro di autoveicoli, la presunzione di responsabilita stabilita nel secondo comma dell'art 2054 cod civ, deve considerarsi superata quando sia stato accertato che lo scontro si e verificato esclusivamente per colpa di uno solo dei due conducenti, mentre nel comportamento dell'altro non si riscontra alcuna infrazione alle Disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza. (V 200'69, mass n 338127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)