Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014) Rv. 258654 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Retroattività della norma più favorevole - Annullamento parziale ai soli fini della determinazione della pena - Disposizioni modificative più favorevoli successivamente entrate in vigore - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato. (Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 317 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)