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Sez. 5, Sentenza n. 5219 del 17/01/2017 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 269052 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269052-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Non rileva la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della determinazione della pena, a cagione della declaratoria di illegittimità costituzionale - nella specie dell'art. 4 bis D.L. n. 272 del 2005 convertito in l. n. 49 del 2006 (sent. n. 32 del 2014), che stabiliva l'equiparazione del trattamento delle droghe "leggere" a quelle "pesanti" - stante l'irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione dei fatti ascritti agli imputati. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 non incide sulla prescrizione del reato, che attiene all'esistenza stessa dell'illecito del quale costituisce causa estintiva, mentre è la pena ad essere, ex art. 30 succitato, travolta in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice o modificata a cagione della declaratoria di incostituzionalità di norma diversa da quella incriminatrice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)