Sez. 3, Sentenza n. 566 del 20/01/1983 (Rv. 425339 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - CONCESSIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - CONCESSIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE.*
Il termine di grazia previsto dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 per la sanatoria, a tutti gli effetti, della morosità da parte dell'affittuario può essere concesso anche in grado di appello, qualora il giudice di primo grado non abbia a ciò provveduto in correlazione ad una incompatibile posizione difensiva della parte (nella specie, perché l'affittuario, contestando il presupposto stesso del provvedimento, sosteneva l'insussistenza della mora per essere stati corrisposti al locatore i canoni dovuti), ma con esclusivo riferimento ai casi di morosità relativi alle annate dal 1970-71 al 1972-73, eccezionalmente prese in considerazione, per tali fini, dalla citata legge, con la conseguenza che la concessione del termine stesso resta preclusa al giudice di appello, qualora nelle more delle precorse fasi processuali, la morosità sia venuta estendendosi oltre questi limiti temporali, tali che la sua parziale soluzione si presenti inidonea alla sua funzione sanatoria. (V 5986/80, mass n 409766; (V 5375/79, mass n 401962).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)