Sez. L, Sentenza n. 5375 del 16/10/1979 (Rv. 401962 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - SANATORIA EX ART 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA D'UFFICIO IN APPELLO - LICEITA - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - SANATORIA EX ART 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA D'UFFICIO IN APPELLO - LICEITA - ESTENSIONE.*
La norma di cui al quinto comma dell'art 4 della legge 10 dicembre 1973 n 814, per la quale e prevista la sanatoria a tutti gli effetti della morosita mediante assegnazione all'affittuario di un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, deve essere applicata dal giudice, anche in grado di appello, ex officio, a prescindere da espressa richiesta di parte, pure in relazione ad inadempimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa e ad annate agrarie antecedenti a quella 1971-1972. (V 1985/78, mass n 391347; (V 635/78, mass n 389955; (V 636/78, mass n 389958; (contra 639/78, mass n 389964).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)