Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 08/06/2007 (Rv. 597497 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di risarcimento di cui all'art. 96 cod. proc. civ. - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Condizioni - Liquidazione del danno - Prova - Onere probatorio a carico della parte istante - Contenuto - Desumibilità dagli atti di causa - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ. - proponibile per la prima volta in sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione - richiede pur sempre - come nell'ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito - la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)