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Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 (Rv. 615027 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Ex art. 96 cod. proc. civ. antevigente - Risarcimento del danno - Facoltà di liquidazione d'ufficio - Deroga all'onere di allegazione e prova del danno - Esclusione - Configurazione come sanzione pecuniaria - Fondamento - Novellazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - Introduzione di una pena pecuniaria - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Novità della misura sanzionatoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615027-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

La facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)