Sez. 1, Sentenza n. 3118 del 09/12/1985 Cc. (dep. 14/01/1986) Rv. 171534 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - UNICO PROCEDIMENTO CON PIÙ IMPUTATI - ORDINANZA DI NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE PER UNO E DI PROSIEGUO DEL GIUDIZIO PER ALTRI - NATURA - PROVVEDIMENTO ABNORME - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - INOPPUGNABILITÀ - EFFETTI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - UNICO PROCEDIMENTO CON PIÙ IMPUTATI - ORDINANZA DI NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE PER UNO E DI PROSIEGUO DEL GIUDIZIO PER ALTRI - NATURA - PROVVEDIMENTO ABNORME - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - INOPPUGNABILITÀ - EFFETTI.*
La formulazione dell'art. 414 cod. proc. pen., consente la separazione dei procedimenti anche quando il procedimento ha per oggetto un unico reato attribuito a più imputati. Ne consegue che l'ordinanza con cui il giudice di merito dispone la separazione del giudizio, dichiarando la nullità del decreto di citazione per un imputato e ordinando la prosecuzione del giudizio per altri, non si configura come provvedimento abnorme, ma come provvedimento ordinatorio, contro il quale non è data impugnazione, con l'effetto che il relativo ricorso è inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414, Legge 08/08/1977 num. 532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)