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Sez. 6, Sentenza n. 1188 del 06/04/1988 Ud. (dep. 27/01/1989) Rv. 180300 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180300-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con la quale il giudice, sospendendo il procedimento per alcuni reati, ne dispone la prosecuzione per altri (nella specie per il delitto di violazione dei sigilli connesso con contravvenzioni edilizie suscettibili di oblazione ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47) è un provvedimento inoppugnabile. (Conf mass n 175257, in relazione a ordinanza di separazione di giudizi; (Conf mass n 171534, in relazione a ordinanza di separazione di giudizi; (Conf mass n 160603, in tema di ordinanza di sospensione del procedimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)