Sez. 5, Sentenza n. 43014 del 24/09/2001 Cc. (dep. 29/11/2001) Rv. 220860 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Donna incinta - Applicabilità alla custodia cautelare del differimento di pena previsto dall'art. 146 c.p. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di custodia cautelare in carcere, non può trovare applicazione analogica il dettato dell'art. 146 cod. pen. che, con riferimento alla donna incinta, dispone il differimento della esecuzione della pena, atteso che sono diversi i presupposti e le finalità della misura cautelare rispetto alla esecuzione della pena e che è diversa la disciplina che, per quanto attiene alla custodia cautelare della donna incinta, è specificamente prevista dal comma 4 dell'art. 275 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)