Sez. 1, Sentenza n. 226 del 18/01/1995 Cc. (dep. 24/03/1995) Rv. 200576 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Soggetti che si trovino in particolari condizioni (art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.) - Divieto di applicazione della custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Criteri di identificazione di tali esigenze - Obbligo di motivazione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)
Le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., perché possa essere superato il divieto, ivi stabilito, di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei soggetti che si trovano nelle condizioni indicate nella norma predetta (donne incinte o che allattano la propria prole, persone di età superiore ai settanta anni e persone in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione), non possono identificarsi con quelle presunte per legge derivanti dal titolo del reato, ai sensi del precedente comma terzo del medesimo art. 275 cod. proc. pen., né farsi derivare dalla semplice constatazione che l'imputato ha subito precedenti condanne, ma postulano l'esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerga un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ai quali fa riferimento l'art. 274 cod. proc. pen.; il che implica l'obbligo, per il giudice, di una congrua e puntuale motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)