Sez. 5, Sentenza n. 9804 del 07/05/2014 (Rv. 630649 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Beni strumentali - Ammortamento "accelerato" - Condizione - Intensità di utilizzazione dei beni - Superiore a quella normale del settore - Prova - Onere del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, per la deducibilità delle maggiori quote di ammortamento "accelerato" del costo dei beni strumentali, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è richiesta la prova, a carico del contribuente, della loro più intensa utilizzazione rispetto a quella normale del settore al quale essi appartengono, e non la loro mera obsolescenza.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)