Sez. 5, Sentenza n. 22034 del 13/10/2006 (Rv. 595458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Ammortamento "accelerato" - Condizione - Intensità di utilizzazione dei beni - Superiore a quella normale del settore - Prova - Onere del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la più intensa utilizzazione delle strutture aziendali, certamente conseguente ai doppi turni di lavorazione, non è, di per sé, idonea a giustificare le maggiori quote dell'ammortamento "accelerato", in difetto di prova, gravante sul contribuente, a mezzo di idonea documentazione, che l'intensità di utilizzazione dei beni è superiore "a quella normale del settore", secondo la prescrizione dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)