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Sez. 6, Sentenza n. 3485 del 25/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158574 - 01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - NUOVA NORMATIVA - PENA DETENTIVA - PENA PECUNIARIA - SOSTITUIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158574-01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - NUOVA NORMATIVA - PENA DETENTIVA - PENA PECUNIARIA - SOSTITUIBILITÀ - LIMITI.*

In virtù di quanto dispone l'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in tema di modifiche al sistema penale, la pena pecuniaria può essere sostituita alla pena detentiva soltanto quando il giudice ritenga di dovere irrogare quest'ultima in misura non superiore ad un mese.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)