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Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 07/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171716 - 01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - REATO PUNITO CON PENE CONGIUNTE - CALCOLO DELLA PENA PECUNIARIA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171716-01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - REATO PUNITO CON PENE CONGIUNTE - CALCOLO DELLA PENA PECUNIARIA - CRITERI.*

Nella ipotesi di reato punito con pene congiunte, il calcolo della pena pecuniaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 77 della legge n. 689 del 1981 - modifiche al sistema penale -, va effettuato operando il conguaglio della pena pecuniaria con quella detentiva, secondo i principi stabiliti dall'art. 135 cod. pen., in modo che la durata complessiva della pena detentiva, risultante in tutto o in parte da tale operazione, non superi la durata massima della pena detentiva prevista dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen.. (V mass n 158574).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)