Sez. 2, Sentenza n. 5363 del 10/12/1977 (Rv. 389029 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DI DETERMINATE NORME EDILIZIE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DI TALI NORME - LEGITTIMITA DELLA COSTRUZIONE - CONDIZIONI - NON CONFORMITA DELLA COSTRUZIONE NEMMENO ALLE NUOVE NORME - SANZIONI APPLICABILI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DI DETERMINATE NORME EDILIZIE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DI TALI NORME - LEGITTIMITA DELLA COSTRUZIONE - CONDIZIONI - NON CONFORMITA DELLA COSTRUZIONE NEMMENO ALLE NUOVE NORME - SANZIONI APPLICABILI.*
Sopravvenuta la modifica di norme di edilizia, la costruzione eseguita in violazione delle norme vigenti all'epoca in cui e stata realizzata, puo ritenersi legittima solo se in ogni sua parte risulti conforme alla nuova disciplina. Nell'ipotesi in cui tale sanatoria sia impedita dal fatto che l'edificio violi, sia pure parzialmente, anche la nuova disciplina, deve essere applicata la sanzione sancita per la violazione della nuova normativa, se la violazione di tale normativa comporti una sanzione del tutto diversa da quella conseguente alla violazione della normativa abrogata. Pertanto, qualora una costruzione venga eseguita in violazione delle norme di un piano regolatore, che comportino la sanzione della rimessione in pristino, e, nelle more del giudizio per il ripristino, sopravvengano norme irroganti la minore sanzione del risarcimento del danno, deve essere applicata quest'ultima sanzione ove l'edificio non rispetti integralmente la nuova normativa in vigore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)