Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 08/03/1980 (Rv. 405136 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - NUOVE NORME EDILIZIE - DISTACCHI CON RIFERIMENTO AGLI EDIFICI FRONTEGGIANTISI - ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE RISULTANTE ILLEGITTIMA ALLA STREGUA DELLE VECCHIE E DELLE NUOVE NORME EDILIZIE - MISURA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - NUOVE NORME EDILIZIE - DISTACCHI CON RIFERIMENTO AGLI EDIFICI FRONTEGGIANTISI - ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE RISULTANTE ILLEGITTIMA ALLA STREGUA DELLE VECCHIE E DELLE NUOVE NORME EDILIZIE - MISURA.*
Nel caso di successione di norme edilizie in materia di distanze tra fabbricati, qualora la nuova normativa urbanistica, regolando diversamente la materia, imponga il rispetto di una determinata distanza non con riferimento al confine, come la normativa anteriore, bensi con riferimento agli edifici fronteggiantisi, la costruzione che risulti illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta deve essere arretrata soltanto nella misura necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione, e non gia nella maggiore misura che sarebbe stata imposta dall'applicazione della prescrizione precedente. (V 5363/77, mass n 389029; (V 2923/73, mass n 366563; (V 2503/72, mass n 359984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)