Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18/05/2016 (Rv. 639969 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - IN GENERE | Natura - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva determinato l'indennità ex art. 1053 c.c. facendo esclusivamente riferimento all'estensione dell'area soggetta a servitù in relazione al valore di mercato dell'intero fondo asservito, omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, l'incidenza derivante dalla ricomprensione del cespite in area PIP e, dall'altro, il danno patito in concreto dall'intero fondo per effetto dell'asservimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)