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Sez. 2, Sentenza n. 3649 del 16/02/2007 (Rv. 595382 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - IN GENERE | Natura - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595382-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità dovuta al proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che, ai fini della determinazione di detta indennità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisogna tener conto, altresì, di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. (Nella specie, la S.C., in accoglimento dello specifico motivo di ricorso proposto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stato determinato l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 1053 cod. civ., applicandosi un criterio legato esclusivamente al valore vivo del terreno assoggettato a servitù, senza motivare sufficientemente e logicamente in ordine alla mancata incidenza sull'importo del danno indiretto, da estendersi oltretutto al resto della proprietà, risultando ininfluente allo scopo lo stato di incoltura ed incoltivabilità della parte di terreno su cui insisteva la strada attraverso la quale sarebbe stata esercitata la servitù coattivamente costituita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)