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Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 21/12/2002 (Rv. 559374 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Prolungamento oltre i termini di legge per volontà dell'amministrazione - Opposizione dell'appaltante alla richiesta dell'appaltatore di scioglimento del contratto - Prosecuzione del rapporto contrattuale - Configurabilità - Effetti - Persistenza a carico dell'appaltatore degli obblighi contrattuali - Abbandono unilaterale dei lavori da parte dello stesso - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559374-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nel prevedere, in modo univoco, il diritto dell'appaltatore al conseguimento dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, decisa dalla P.A., oltre i termini previsti dalla norma medesima, presuppone il perdurare del rapporto contrattuale. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, la opposizione dell'amministrazione committente alla richiesta di scioglimento del contratto avanzata dell'appaltatore, non comportando la cessazione del rapporto, non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendosi pertanto riconoscere la legittimità dell'abbandono unilaterale dei lavori da parte dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)