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Sez. 1, Sentenza n. 8178 del 26/07/1995 (Rv. 493437 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Cessazione della sospensione - Omessa ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore - Diritto dell'appaltatore al compenso di cui all'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493437-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 prevede, in modo univoco, che il diritto dell'appaltatore al conseguimento dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, decisa dalla P.A., oltre i termini previsti dalla norma medesima, presuppone il perdurare del rapporto contrattuale per volontà dell'amministrazione, la quale, ove intenda tener ferma la sospensione per ragioni di pubblico interesse e, contemporaneamente, mantenere vincolato l'appaltatore (che non abbia esercitato la facoltà di recesso) al rapporto contrattuale, entrato in fase di quiescenza, dovrà rivalerlo degli indicati oneri. Tale disciplina non trova applicazione nell'ipotesi in cui, cessata la sospensione, i lavori non siano stati terminati per non avere l'appaltatore ottemperato all'ordine di ripresa degli stessi, impartito dall'amministrazione alla quale non risultino addebitabili inadempienze di alcun genere (nella specie, neanche dedotte dall'imprenditore).

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)